L'imprenditore e'tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarita'del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita'fisica e la personalita'morale dei prestatori di lavoro.
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Titolo II: Del lavoro nell'impresaLe disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.
Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.
Sono salve le diverse disposizioni della legge.
E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai.
Le leggi speciali , in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.